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Il legislatore definisce l’educazione alla pace

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64. recante Istituzione del servizio civile nazionale,

1. È Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.

Indi, il comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2024) “per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l’istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All’organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell’ art. 12 d. lgs. 5 aprile 2002, n. 77″.

Infine, il Decreto 7 maggio 2015 recante Organizzazione del contingente dei Corpi civili di pace, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n.147, all’art. 2 così dispone: 1. L’attività dei corpi civili di pace si esplica:
a) nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto;
b) nelle aree di emergenza ambientale.
2. L’intervento dei corpi civili di pace è realizzato nei seguenti campi d’azione:
a) sostegno ai processi di democratizzazione, di mediazione e di
riconciliazione;
b) sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite l’attivazione di reti tra persone,
organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti;
c) monitoraggio del rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario;
d) attività umanitarie, inclusi il sostegno a profughi, sfollati e migranti, il reinserimento sociale degli ex-combattenti, la
facilitazione dei rapporti tra le comunità residenti e i profughi, sfollati e migranti giunti nel medesimo territorio;
e) educazione alla pace;
f) sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali, nella prevenzione e gestione dei conflitti generati da
tali emergenze.
3. Le attività dei corpi civili di pace sono realizzate dagli enti e dalle organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b),
che agiscono, anche a sostegno e con la partecipazione attiva di attori locali, per promuovere in modo imparziale la solidarietà e la
cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e
all’educazione alla pace fra i popoli.

Conclusioni: 

Il  sostegno ai processi di democratizzazione, di mediazione e di riconciliazione e il monitoraggio del rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, danno un’impronta alla richiamata educazione alla pace, la quale educazione non potrebbe mai coesistere ed essere compatibile con le organizzazioni che figurano nella lista nera del terrorismo.  Sulla quale black list vedi, fra altro, il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230. Al riguardo, vedi il sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, il quale così informa:

L’istituzione dei Corpi Civili di Pace rappresenta una novità quasi assoluta nel panorama europeo e mondiale, è infatti possibile rifarsi solo parzialmente ad altre esperienze.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale, che disciplina l’organizzazione del contingente di Corpi Civili di Pace, parte la sperimentazione che coinvolgerà 500 giovani.

L’istituzione in via sperimentale è relativa al triennio 2014-2016, come stabilito dall’articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014).

Con la legge 230/98, in Italia, era stato istituito il Comitato di difesa civile non armata e nonviolenta, nell’ambito della legge di riforma dell’obiezione di coscienza, la cui attività è cessata il 31 dicembre 2011 (art.12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, spending review).

Nel 2011, nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, è stato realizzato in Albania il progetto sperimentale di ricomposizione dei conflitti: “Caschi Bianchi oltre le vendette”, promosso congiuntamente dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani e dal Servizio Valorizzazione del personale dell’Università di Padova, dall’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII, da Caritas italiana e dalla FOCSIV, in collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC). Questo progetto, unitamente ad alcune esperienze tedesche e argentine, ha rappresentato l’unica esperienza concreta di costruzione della pace in Europa.

L’intervento dei Corpi Civili di Pace sarà realizzato in vari campi di azione:

a) sostegno ai processi di democratizzazione, di mediazione e di riconciliazione;

b) sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite l’attivazione di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti;

c) monitoraggio del rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario;

d) attività umanitarie, inclusi il sostegno a profughi, sfollati e migranti, il reinserimento sociale degli ex-combattenti, la facilitazione dei rapporti tra le comunità residenti e i profughi, sfollati e migranti giunti nel medesimo territorio;

e) educazione alla pace;

f) sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali, nella prevenzione e gestione dei conflitti generati da tali emergenze.

Questo modello sperimentale si propone l’obiettivo di ricercare soluzioni alternative all’uso della forza militare per la risoluzione dei conflitti. Competenze, capacità e sensibilità particolari, che non mancheranno ai giovani che sceglieranno di impegnarsi su “nuovi fronti”, saranno anche sviluppate da una formazione mirata e qualificata, appositamente prevista dal decreto interministeriale”.

Come vediamo, il legislatore italiano ha saggiamente reso inscindibile l’educazione alla pace con la democrazia, la mediazione, la riconciliazione e i diritti umani. Ne consegue che i centri che a livello pubblicistico si occupassero di pace, non potrebbero legittimamente discostarsi dal saggio dettato del legislatore.