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Apologia di terrorismo

  • Notizie

Codice Penale

TITOLO V

Dei delitti contro l’ordine pubblico

c.p. art. 414. Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga  (c.p. 266)  a commettere uno o più reati (c.p. 302, 306) è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti ;

2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti . La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici

Fuori dei casi di cui  all’articolo 302 , se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici

Cass. pen. Sez. V Sent., 16/01/2019, n. 1970 (rv. 276453-01)

ORDINE PUBBLICO (REATI)
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – Delitti – Istigazione a delinquere – Apologia di delitti di terrorismo – Inserimento su sito internet privo di vincoli di accesso di documenti esaltanti lo stato islamico (is) e le attività terroristiche dell’isis – Integrazione del reato – Sussistenza – Ragioni

Integra il reato di apologia di delitti di terrorismo, previsto dall’art. 414, comma quarto, cod. pen., la diffusione di documenti di contenuto apologetico – nella specie consistenti in tre “playlist” inneggianti al martirio per lo Stato islamico (IS), alle attività terroristiche dell’Isis ed alla figura del suo portavoce Al Adnani – mediante il loro inserimento sulla piattaforma internet denominata “Soundcloud”, in considerazione sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell’art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, sia della potenzialità diffusiva indefinita di tale modalità comunicativa. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA’ TORINO, 06/04/2018)

Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 23/11/2021, n. 833/19
Consiglio dell’Unione europea c. Hamas
UNIONE EUROPEA Politica estera e di sicurezza comune

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2019, Hamas/Consiglio (T-308/18, EU: T:2019:557), è annullata nei limiti in cui accoglie l’ottavo motivo dedotto in primo grado e annulla la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli artt. 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426; il Reg. di esecuzione UE 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l’art. 2, par. 3Reg. CE n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il Reg. di esecuzione UE 2017/1420; la decisione (PESC) 2018/ 1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli artt. 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475, e il Reg. di esecuzione UE 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l’art. 2, par. 3, del Reg. CE n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il Reg. di esecuzione UE 2018/468, nella parte in cui i suddetti atti riguardano Hamas, incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem. Il ricorso proposto da Hamas nella causa T-308/18 è respinto. Hamas è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea in occasione della presente impugnazione e in primo grado.