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I due campionati della serie A

Continuano i cori antisemiti negli stadi della serie A. Esistono due campionati, quello che porta a scudetto, Champions League e coppe minori, e un altro che assegna il titolo subliminale all’antisemita dell’anno. Inutile dire che, se sono tanti a darsi da fare, vi è sempre chi riesce a primeggiare. In questo secondo torneo, vi è anche un secondo protagonista, costituito dalla fatica ermeneutica di  chi,  preposto ad applicare le norme,  meriterebbe di veder nobilitato il suo pregevole impegno da qualche dibattito. L’area rimozione – non quella dei veicoli in divieto bensì quella freudiana – fa sì che si dimentichi oppure che si rimuova, la certezza che sia gli ebrei che chi ha la pelle scura potrebbero essere puntualmente mortificati dalla cattiveria di certi coretti. Anche qui abbiamo il terzo binomio (dopo i due campionati e i due protagonisti), ed è costituito dai sostenitori  che ritengono che gli insulti e le offese non vadano tanto bene e da chi , sempre in ambito sostenitori, considera che gli insulti a neri ed ebrei siano dei candidi  ed ingenui sfottò. Certo, se fossero rivolti alle loro innocenti ascendenti dirette forse quest’opinione varierebbe non di poco.

Peccato che il comma 4 dell’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva FGCI reciti: “4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m)”.

I cultori del giure, nel frattempo, possono sempre rileggersi Hans Kelsen: “una norma generale è considerate valida soltanto se il comportamento umano da essa regolato si conformi realmente ad essa, almeno in un certo grado” (A general legal norm  is regarded as valid only if the human behavior that is regulated by it actually conforms with it , at least to some degree”).

Emanuele Calò © riproduzione riservata